Art. 10.
(Registro professionale).

      1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il registro delle persone che esercitano professionalmente le attività disciplinate dalla presente legge. Il registro è tenuto dalla commissione ed è distinto nelle seguenti sezioni:

          a) direttori e institori degli istituti di vigilanza e di sicurezza che svolgono le attività di trasporto di valori e di scorta a valori;

          b) direttori e institori degli istituti di vigilanza e di sicurezza che svolgono le altre attività di cui all'articolo 1, comma 2;

          c) direttori degli istituti di investigazione e direttori degli istituti di raccolta e di ricerca delle informazioni anche commerciali;

          d) direttori e institori delle imprese di recupero stragiudiziale dei crediti;

          e) collaboratori investigativi, anche per le informazioni commerciali;

          f) agenti di recupero stragiudiziale dei crediti;

          g) operatori tecnologici per le attività di vigilanza, di sicurezza, di investigazione e di ricerca, individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

          h) responsabili dei servizi di sicurezza delle imprese e loro coadiutori;

          i) titolari o legali rappresentanti delle aziende di installazione di impianti e sistemi di sicurezza.

      2. Al registro possono iscriversi le persone che:

          a) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea;

 

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          b) hanno compiuto la maggiore età;

          c) godono dei diritti civili;

          d) sono in possesso di titolo di studio, comunque non inferiore a quello di scuola secondaria di secondo grado, e delle qualificazioni professionali corrispondenti a quelle richieste per le attività da esercitare;

          e) sono in possesso degli altri requisiti soggettivi richiesti per l'esercizio di talune delle attività disciplinate dalla presente legge;

          f) sono assicurate per i rischi di responsabilità civile inerenti all'attività o alla professione esercitata, nonché, per le persone iscritte nelle sezioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), per i rischi di responsabilità civile per fatto dei dipendenti, con i massimali previsti con decreto del Ministro dell'interno.

      3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere della commissione, nonché relativamente alle disposizioni di cui alla lettera c) del presente comma, con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, sono adottate le disposizioni regolamentari relative:

          a) alla composizione delle sezioni della commissione incaricate della tenuta del registro, in modo da assicurare l'adeguata rappresentanza delle categorie interessate;

          b) alle modalità di iscrizione, di sospensione e di cancellazione dal registro;

          c) all'individuazione delle attività o delle professionalità per le quali occorre un titolo di studio di livello universitario e al riconoscimento delle qualificazioni professionali;

          d) alla tenuta del repertorio nazionale delle iscrizioni nei registri ordinati su base provinciale, previsti dalla presente legge;

          e) alle procedure per l'adozione di codici di deontologia professionali, predisposti dalle sezioni della commissione di cui alla lettera a).

 

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      4. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento vigenti che prevedono l'iscrizione in appositi registri o albi professionali e al registro delle imprese.
      5. Le spese per la tenuta del registro sono poste a carico degli istituti e delle imprese di cui al comma 1.
      6. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono determinate le modalità di iscrizione nel registro di cui al presente articolo e di cancellazione dal medesimo, nonché delle relative annotazioni.